Regolamento provinciale

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REGOLAMENTO INTERNO
del Comitato provinciale Arcigay di Rimini “Alan Mathison Turing”
Associazione di promozione sociale
TITOLO I
Congresso e Assemblea
Art. 1 (Moderazione dei lavori)
Il Congresso elegge un Presidente e un Segretario.
Il Presidente modera i lavori, assicurandone la democraticità e la speditezza.
Il Segretario vigila sulla regolarità dei lavori e redige il verbale. Il verbale dovrà essere conservato in forma cartacea e sottoscritto dal Presidente del Congresso e dal Segretario al termine del Congresso stesso.
Art. 2 (Mozioni)
Ciascun socio può presentare proposte ed emendamenti, compilando e consegnando al Segretario del Congresso il modulo per le mozioni ricevuto all’atto della registrazione entro i termini definiti dal Presidente.
Le mozioni sottoscritte da almeno 1/5 dei soci presenti sono discusse e votate dal Congresso.
Il Presidente del Congresso, valutato il tempo a disposizione, ha facoltà di non porre in discussione le mozioni che non siano state sottoscritte da almeno 1/5 dei soci presenti.
Art. 3 (Discussione sul programma triennale)
La discussione plenaria sul programma è preceduta da una discussione in gruppi di lavoro.
Il Presidente del Congresso individua i gruppi di lavoro sulla base degli ambiti di attività del Comitato, nominando un responsabile per ciascun gruppo e fissando la durata del lavoro di gruppo.
Tutti i soci presenti sono invitati ad aderire ad un gruppo di lavoro da loro individuato.
Le conclusioni dei lavori dei gruppi e le eventuali mozioni sono presentate al Congresso dai relativi responsabili e costituiscono le linee generali del programma del Comitato per il prossimo triennio.
Art. 4 (Elezione della cariche sociali)
Le cariche sociali di Consigliere e Garante provinciale sono incompatibili tra loro.
Le candidature per le cariche sociali (Consiglio direttivo, Collegio provinciale dei Garanti, Delegati al Congresso nazionale) devono essere presentate per iscritto e corredate da una breve presentazione personale, nonché nel caso del Consiglio direttivo, da una proposta politico-programmatica.
Le liste di candidati sono composte da un numero almeno pari ai candidati eleggibili per ciascun organo sociale di cui al secondo comma.
Le candidature devono pervenire al Consiglio direttivo, anche per via elettronica, entro la mezzanotte del settimo giorno prima del Congresso.
Sono valide le candidature di chi abbia prestato servizio attivo in un organo sociale di cui al secondo comma o per almeno un anno in una Commissione di lavoro, o che abbia partecipato attivamente a progetti di vario genere del Comitato
Il Congresso provinciale può deliberare, a maggioranza assoluta, deroghe ai requisiti prescritti dai commi quarto e quinto.
Ciascun socio può esprimere un numero di preferenze nominali non superiore al numero dei candidati eleggibili per ciascun organo (ovvero sette voti per il Consiglio direttivo, tre voti per il Collegio provinciale dei Garanti, per i Delegati al Congresso nazionale un numero di voti corrispondente al numero di Delegati assegnati al Comitato dal Consiglio nazionale).
Per ciascuna carica sociale risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Non sono considerati eletti i candidati che non abbiano riportato almeno tre voti.
Art. 5 (Assemblea)
Ai lavori dell’Assemblea si applicano gli artt. 1, 2 e 4 del presente Regolamento.
TITOLO II
Organi sociali
Art. 6 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta al mese con almeno tre giorni di preavviso, via telefono o posta elettronica, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 dei consiglieri.
Il Presidente ha facoltà di invitare persone estranee al Consiglio direttivo ad assistere alle riunioni, salvo il consenso dello stesso Consiglio nel caso di non soci.
Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richiedano almeno 2 dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente (ultimo a votare) ha validità doppia.
Si considera dimissionato un consigliere che risulta assente, senza giustificazioni, per tre riunioni del Consiglio, in maniera consecutiva.
Art. 7 (Presidente)
Dopo l’elezione, a margine del Congresso provinciale, il Consiglio direttivo si riunisce per eleggere al suo interno il Presidente e il Vicepresidente con voto articolato.
Il voto si articola come segue:
a) In prima votazione occorre il voto unanime;
b) In seconda votazione occorre il voto dei ¾ dei votanti;
c) In terza votazione occorre il voto della maggioranza dei votanti;
d) Il voto è palese.
Art. 8 (Vicepresidente)
In caso d’assenza o impedimento temporaneo del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.
Il Vicepresidente redige e custodisce il Libro dei verbali e il Libro soci.
Art. 9 (Tesoriere)
Il Tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo, redige e conserva i registri amministrativi e patrimoniali dell’Associazione, predispone il Rendiconto Economico preventivo e consuntivo.
Art. 10 (Referenti)
Per particolari ambiti di attività, in relazione ai quali non sia possibile formare delle Commissioni di lavoro, il Consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione stabile di uno o più Referenti dotati delle competenze richieste.
I Referenti sono scelti tra i soci e, nell’impossibilità, tra non soci che condividano gli scopi dell’Associazione.
I Referenti, a loro richiesta, possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art. 11 (Commissioni di lavoro)
La partecipazione e la responsabilizzazione dei soci all’attività dell’Associazione è sostenuta e garantita attraverso la costituzione di Commissioni di lavoro.
La costituzione delle Commissioni di lavoro deve essere adeguatamente pubblicizzata e ciascun socio è libero di aderire ad una o più Commissioni.
Ciascuna Commissione contribuisce, nello specifico ambito di competenza, al conseguimento degli scopi dell’Associazione e pertanto adegua la propria azione agli indirizzi espressi dal Consiglio direttivo.
Art. 12 (Responsabile di Commissione di lavoro)
Il Responsabile di Commissione di lavoro sarà scelto, quando possibile, tra gli stessi Consiglieri in base alle competenze e all’impegno personali.
Il Responsabile risponde al Consiglio direttivo dell’attività svolta, nonché dell’utilizzo della sede e delle attrezzature dell’Associazione da parte della Commissione.
TITOLO III
Attività sociali
Art. 13 (Rimborso delle spese)
I soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata, previa documentazione delle stesse ed entro i limiti stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo.
In casi di particolare necessità l’Associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito, autonomo o dipendente. In tal caso, l’Associazione è tenuta a darne comunicazione entro 15 giorni alla Provincia, motivando la particolare necessità. La Provincia nei 15 giorni successivi, potrà esprimere motivato parere negativo.
Art. 14 (Bilanci)
La redazione del bilancio preventivo è facoltativa. Esso comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell’anno in corso e viene approvato dall’Assemblea contestualmente al bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Regolamento approvato dal Congresso provinciale il 16 gennaio 2010.
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