Statuto provinciale

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STATUTO
del Comitato provinciale Arcigay di Rimini “Alan Mathison Turing”
Associazione di promozione sociale
Art. 1 (Costituzione)
E’ costituito con sede in Riccione, in Via Bergamo n° 2 il Comitato provinciale Arcigay di Rimini “Alan Mathison Turing”, di seguito denominato Arcigay Alan Turing.
Arcigay Alan Turing è una Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.
Essa aderisce all’Arcigay e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000A, di cui condivide le finalità statutarie.
Art. 2 (Valori)
I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
– il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
– la laicità e la democraticità delle istituzioni;
– l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
– il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
– la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
– la democrazia interna, la partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
Art. 3 (Scopi)

Arcigay si impegna in modo specifico a:
– creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale e transgender;
– combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
– costruire sul territorio centri polivalenti di cultura gay e lesbica che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
– promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
– promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
– lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per ilpieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
– lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
– essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’Associazione;
– costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
– sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del movimento delle donne;
– promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’Associazione;
– partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender;
– combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
– promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro;
– organizzare e promuovere attività sportive LGBT.

Art. 4 (Domanda di ammissione)
Ad Arcigay Alan Turing possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età, presentando domanda scritta di ammissione al Presidente del Comitato provinciale.
Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.
Il Direttivo conferma l’adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale.
La tessera è nominale e di proprietà di Arcigay.
Il rifiuto di iscrizione di un socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale, ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio nazionale dei Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti nello Statuto nazionale di Arcigay.
Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.
Art. 5 (Associati)
I soci sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay.
Di Arcigay Alan Turing fanno parte i soci Arcigay residenti nella provincia di Rimini e quei soci che richiedano, al momento dell’iscrizione, di essere iscritti a questo Comitato provinciale, anche se diverso da quello competente in base alla residenza.
Il Consiglio nazionale Arcigay, inoltre, può attribuire l’iscrizione a questo Comitato provinciale ai soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse resteranno prive di un proprio Comitato provinciale.
Art. 6 (Organizzazione interna)
Arcigay Alan Turing si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e nel rispetto del Statuto nazionale di Arcigay.
L’Associazione garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuna e di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.
Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci.
In casi di particolare necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
Art. 7 (Obbligazioni)
Arcigay Alan Turing risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dagli organi sociali in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente Statuto.
Art. 8 (Diritti dei soci)
I soci tesserati all’Associazione, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b)..promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’Associazione;
c) eleggere gli organi direttivi, di controllo e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione al Collegio provinciale dei Garanti e al Collegio nazionale dei Garanti che decide in via definitiva;
e) frequentare i locali dell’Associazione e i Circoli affiliati su tutto il territorio nazionale;
f) al rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata, previa documentazione delle stesse ed entro i limiti stabiliti dal Regolamento interno.
Art. 9 (Doveri dei soci)
I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale;
b) alla osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
c) a far conoscere ed affermare gli scopi dell’Associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
d) risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto.
I soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all’Associazione.
Art. 10 (Cessazione del rapporto associativo)
Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:
a) recesso;
b) esclusione;
c) morte.
I soci che intendano recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta al Presidente di Arcigay Alan Turing. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.
Il Consiglio direttivo di Arcigay Alan Turing può escludere un socio con deliberazione motivata quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; nonché nei casi in cui il socio arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all’Associazione.
L’esclusione è decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri.
Un socio può anche essere escluso dal Consiglio nazionale Arcigay a norma dell’articolo 22 dello Statuto nazionale di Arcigay.
I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione come previsto nell’art. 8 del presente Statuto.
Art. 11 (Organi sociali)
Sono organi del Comitato:
– Il Congresso provinciale;
– L’Assemblea ordinaria delle socie e dei soci;
– Il Consiglio direttivo;
– La/il Presidente;
– La/il Vicepresidente;
– La/il Tesoriere;
– Il Collegio provinciale dei Garanti;
– Le Commissioni di lavoro.
Art. 12 (Congresso provinciale)
Il Congresso provinciale è il massimo organo deliberativo del Comitato provinciale.
Ad esso spetta:
a) discutere e approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale;
c) eleggere il Consiglio direttivo;
d) eleggere il Collegio provinciale dei Garanti;
e) approvare le linee generali del programma triennale di attività.

Al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci, la convocazione del Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima nella sede del Comitato provinciale, e inviata, con lo stesso preavviso, alle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza perché venga esposta.
Il Congresso provinciale è convocato dal Presidente del Comitato provinciale:
– almeno ogni tre anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale, per eleggere i propri delegati;
– quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da un 1/5 dei soci e 1/10 qualora il numero di essi sia superiore a 500. In quest’ultimo caso il Congresso dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesto, vincolato all’ordine del giorno per il quale viene convocato.
In prima convocazione, il Congresso provinciale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.
Su tutte le questioni poste all’ordine del giorno il Congresso provinciale delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti con diritto di voto (v. art.8) alla data di convocazione del Congresso stesso.
Per deliberare sulle modifiche statutarie è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
Le votazioni del Congresso provinciale avvengono con voto palese, possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno 1/5 dei presenti o 1/10 qualora il numero dei presenti sia superiore a 500.
Le deliberazioni del Congresso provinciale devono essere riportate su apposito Libro dei verbali.
Il Congresso ha la facoltà di delegare all’Assemblea ordinaria il compito di rinnovare annualmente le cariche sociali nel periodo intercorrente fra un Congresso e l’altro.
Art. 13 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente nel periodo intercorrente, di norma, fra il 15 gennaio e il 31 marzo di ogni anno che ne fissa anche l’ordine del giorno.
Essa ha il compito di approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali indicate dal Congresso provinciale; approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea su delega del Congresso rinnova annualmente le cariche sociali nel periodo intercorrente fra un Congresso e l’altro.
Ai lavori dell’Assemblea si applica l’art. 12 commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 del presente Statuto.
Art. 14 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo eletto dal Congresso provinciale resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso, tranne nei casi previsti dal presente Statuto.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e fissa i compiti degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal Comitato provinciale per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nomina al suo interno il Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 consiglieri eletti fra i soci.
In caso di dimissioni di uno o più consiglieri subentrano nella carica di componente del Consiglio direttivo quei soci che erano risultati primi tra i non eletti alla carica medesima, fino a un massimo di 2 consiglieri nell’arco del triennio.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio, o di almeno 3 delle o dei consiglieri il Presidente procede a convocare il Congresso provinciale.
Art. 15 (Riunione del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, o ne facciano richiesta almeno 1/5 delle o dei consiglieri.
La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più 1 dei consiglieri.
Art. 16 (Compiti del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo:
a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee generali approvate dal Congresso provinciale;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso provinciale e dell’Assemblea;
c) redige i bilanci;
d) approva la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione di soci;
g) favorisce la partecipazione di soci alle attività dell’Associazione;
h) propone le modificazioni dello Statuto al Congresso provinciale;
i) rettifica la nomina dei Commissari responsabili delle Commissioni di lavoro e valuta il loro operato, come disposto dal Regolamento;
l) può revocare il mandato ai propri componenti con motivazione scritta in caso di tre assenze consecutive non giustificate al Consiglio direttivo o per altri gravi motivi reintegrando l’organismo secondo l’art 14. L’interessato può ricorrere al provvedimento come previsto dall’art. 8;
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di Referenti da esso nominati.
Art. 17 (Presidente)
Il Presidente rappresenta l’Arcigay nel territorio provinciale di competenza, ha funzioni di rappresentanza legale del Comitato provinciale ed assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione, ne convoca e presiede le riunioni fissandone l’ordine del giorno.
Cura le deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza, sentito il Vicepresidente, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni e contratti.
Art. 18 (Vicepresidente)
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca il Direttivo che elegge al suo interno un nuovo Presidente.
Se la carica di presidente è assunta dal Vicepresidente dovrà essere eletto un nuovo Vicepresidente.
Art. 19 (Collegio provinciale dei Garanti)
Il Collegio provinciale dei Garanti si compone di due membri effettivi ed un supplente ed elegge al suo interno un Presidente.
Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all’anno, convocato dal suo Presidente, per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio direttivo.
Il Collegio, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell’apposito Libro dei verbali.
Il Collegio provinciale dei Garanti svolge inoltre le seguenti funzioni:
a) emette pareri orali e scritti su questioni relative all’interpretazione dello Statuto o in generale alle finalità del Comitato provinciale Arcigay Alan Turing;
b) decide sui ricorsi presentati da soci contro il provvedimento di esclusione dal comitato salvo il diritto, per i soci, di appellarsi fin da subito al Collegio nazionale dei Garanti;
c) decide tutte le altre controversie sorte fra i soci in relazione alla vita associativa su istanza scritta e motivata di almeno uno degli interessati.
Il Collegio decide nel termine massimo di un mese dalla presentazione dell’istanza, sentendo, ove richiesto, gli interessati.
Le decisioni sono adottate secondo equità senza formalità di procedura e sono comunicate per iscritto a tutti gli interessati e trascritte nel Libro dei verbali.
I soci interessati dalle decisioni del Collegio provinciale dei Garanti possono appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti che decide in via definitiva.
Art. 20 (Commissioni di lavoro)
Il Consiglio direttivo fissa il numero di Commissioni di lavoro e le competenze, in base alle linee dettate dal Congresso provinciale.
I Responsabili delle Commissioni sono eletti al loro interno, ma le cariche devono essere rettificate dal Consiglio direttivo, che si riserva di rimandare l’elezione alla Commissione stessa.
Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Responsabile, o ne facciano richiesta almeno 1/5 delle o dei membri.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di revocare il mandato al Responsabile e ai componenti la Commissione con motivazione scritta e per gravi motivi. L’interessato può ricorrere contro il provvedimento come previsto dall’art. 8.
Art. 21 (Associazioni Affiliate)
L’Associazione sviluppa rapporti di collaborazione con le Associazioni affiliate ad Arcigay operanti nel territorio della provincia o nel territorio delle province di cui all’art. 5, ultimo comma, al fine di attuare gli scopi statutari.
Il legale rappresentante di ciascuna delle Associazioni di cui al comma precedente, ovvero un suo delegato, può partecipare senza diritto di voto al Congresso provinciale e all’Assemblea.
Art. 22 (Patrimonio)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dalle quote associative versate ogni anno dai soci;
b) dall’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;
d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione.
I proventi delle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra i soci.
Art. 23 (Bilancio)
Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 31 Marzo dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socio prima della sua approvazione.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.
Art. 24 (Commissariamento dell’Associazione)

Il commissariamento del  Comitato provinciale  può essere disposto dal Consiglio nazionale su proposta della Segreteria nazionale solo qualora il Comitato non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività del Consiglio direttivo o di atti gravi o di gravi inadempienze.
Prima di proporre il commissariamento la Segreteria nazionale deve aver chiesto al Comitato o al Coordinamento di indire entro 30 giorni un Congresso straordinario per il rinnovo delle cariche sociali.
I Commissari devono convocare, entro e non oltre tre mesi dalla loro nomina, un Congresso straordinario che elegga nuove cariche sociali.
Avverso al provvedimento di commissariamento il Consiglio Direttivo del Comitato può proporre ricorso al Collegio nazionale dei Garanti.

Art. 25 (Scioglimento del Comitato)
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Congresso provinciale con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.
Art. 26 (Destinazione del residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione il Congresso provinciale delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 25 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, che comunque è devoluto ad associazioni di volontariato che operino per gli stessi scopi.
Art. 27 (Marchio)
Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto “Pegaso” accompagnato dal nome dell’Associazione, così come riportato in figura.
Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “Associazione lesbica e gay italiana” e può essere utilizzato esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.
L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
Il Comitato provinciale, i soci si impegnano a:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome e il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunziando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.
Art. 28 (Logo)
Arcigay Alan Turing sceglie di affiancare al marchio Arcigay, il logo rappresentato nella figura sottostante:
Esso è composto da due vele stilizzate, una arancione e una nera. Il logo è di norma accompagnato dalla dicitura “Alan Turing Comitato provinciale Arcigay Rimini.
Per questo logo valgono le stesse regole d’uso e gli stessi divieti descritti nei confronti del marchio Arcigay.
Sul rispetto di queste regole vigila il Comitato provinciale.
Art. 29 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni dello Statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Statuto approvato dal Congresso provinciale l’8 luglio 2010
Reg. n.8130
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